Disegno di legge presentato
dal senatore Nino Pasti

l’8 aprile 1983



Presentata su istanza delle Rappresentanze Sindacali di Base, la proposta di legge aveva lo scopo di consentire la rappresentatività dei lavoratori e il loro diritto a decidere sulla contrattazione.


SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2236)

D I S E G N O   D I   L E G G E



d'iniziativa del senatore PASTI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 1983


Estensione delle norme previste dal titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, relative alle attività sindacali sui posti di lavoro



  Presentazione del disegno di legge


  La legge 20 maggio 1970, n. 300, nel corso di questi dodici anni di applicazione ha messo in evidenza alcuni limiti che contrastano sia con i princìpi ispiratori della legge che con l'articolo 39 della Costituzione che ne rappresenta la base di riferimento. Come è noto, la legge n. 300 in applicazione dell'articolo 39 della Costituzione dovrebbe assicurare il diritto dei lavoratori ad organizzarsi e ad esercitare liberamente l'attività sindacale nei posti di lavoro. Nella pratica invece la legge limita il diritto di assemblea, di organizzazione e di espressione della volontà dei lavoratori; non assicura inoltre ai lavoratori di esprimere un giudizio vincolante sugli accordi sindacali che hanno validità erga omnes.
  Circa il diritto di organizzazione sindacale, l'articolo 14 della legge n. 300 precisa in effetti che «il diritto di costituire associazioni sindacali è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro»; tuttavia l'articolo 19 della stessa legge limita tale diritto alle sole organizzazioni che aderiscono alle confe-derazioni maggiormente rappresentative o a quelle associazioni sindacali che sono firmatarie di contratti nazionali o provinciali di lavoro. Nei fatti questa seria limitazione impedisce lo sviluppo e l'efficacia di organizzazioni sindacali che non abbiano già «in partenza» i requisiti richiesti dall'articolo 19 stesso.
  L'articolo 1 del presente disegno di legge supera questa limitazione consentendo la costituzione di organizzazioni sindacali in ogni luogo di lavoro purché abbiano una adesione minima del 5 per cento per unità funzionali o produttive che hanno fino a 5.000 dipendenti, oppure di 300 lavoratori per unità funzionali o produttive con più di 5.000 dipendenti. Questi minimi servono a dare alle nuove organizzazioni sindacali una sufficiente capacità di attrazione per gli altri lavoratori e consentire quindi un possibile sviluppo.
  Circa i diritti assicurati alle nuove associazioni sindacali, l'articolo 2 stabilisce che esse possono usufruire di locali per svolgere attività sindacali, che possono far circolare ed affiggere la stampa sindacale, che possono usufruire di permessi retribuiti, che possono convocare assemblee e possono indire referendum approvativi degli accordi sindacali. Tutti questi diritti sono regolati secondo le norme dei contratti di categoria o, in mancanza di tali norme, dalle disposizioni della legge n. 300 del 1970.
  Circa il diritto di assemblea, l'articolo 20 della legge n. 300 del 1970 prevede che le assemblee possono essere convocate dalle «rappresentanze sindacali». Con questo il diritto di assemblea viene limitato alle sole rappresentanze sindacali di cui all'articolo 19 della stessa legge. Ciò rende impossibile la libera manifestazione di volontà dei lavoratori.
  L'articolo 3 del disegno di legge sancisce il diritto di assemblea con la sola limitazione che l'assemblea venga richiesta da almeno il 5 per cento dei lavoratori interessati. Questa limitazione di carattere quantitativo e non qualitativo viene introdotta per assicurare un minimo di consistenza alla richiesta.
  Circa il controllo, da parte dei lavoratori, degli accordi sindacali, si sono verificate in questi ultimi anni violazioni macroscopiche della volontà dei lavoratori. Gli accordi sindacali che hanno validità erga omnes debbono essere sottoposti alla verifica preliminare del consenso dei lavoratori.
  L'articolo 4 sancisce l'obbligo di tale verifica.



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

  In ogni unità funzionale di enti pubblici o unità produttiva possono essere costituite, indipendentemente dal fatto che siano o no firmatarie di contratto nazionale o provinciale, organizzazioni sindacali aziendali, purchè‚ questo avvenga per iniziativa di almeno il 5% dei lavoratori interessati per le unità funzionali o produttive fino a 5000 dipendenti.
  Per le unità funzionali o produttive con più di 5000 addetti, il numero minimo di aderenti richiesto per la formazione di nuove strutture sindacali è di 300.
  Le organizzazioni sindacali costituite sulla base del primo e del secondo comma, hanno pieno titolo a contrattare tutte le questioni sindacali che hanno attinenza al rapporto di lavoro dell'unità produttiva o funzionale di riferimento.
  Esse, inoltre, possono costituire coordinamenti nazionali e di settore e acquisiscono in rapporto a ciò il diritto ai relativi livelli di contrattazione.
  Gli organismi dirigenti delle strutture sindacali di cui al primo comma possono essere eletti sia dagli associati, sia tramite elezione da parte di tutto il personale impiegato nell'unità produttiva o funzionale. Per le quote associative valgono i criteri previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 2.

  Alle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 1 sono concessi gli stessi diritti previsti dalla legge 20 1970, n. 300, in ordine;
  a) alla concessione di locali da parte del datore di lavoro per svolgere attività sindacali;
  b) al diritto di affissione e di circolazione della stampa sindacale;
  c) ai permessi retribuiti per i dirigenti;
  d) al diritto di convocare assemblee dei lavoratori;
  e) all'indizione di referendum approvativi degli accordi sindacali.
  Per quanto riguarda il monte ore disponibile per le assemblee e i permessi sindacali di cui alle lettere c) e d) valgono le norme relative ai contratti di categoria o, in mancanze di una regolamentazione, le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 3.

  Indipendentemente dall'iniziativa delle organizzazioni sindacali costituite in ogni unità produttiva o in ogni entità funzionale di ente pubblico, i lavoratori hanno diritto a riunirsi in assemblee su questioni di ordine sindacale, purchè‚ l'assemblea sia richiesta da almeno il 5 per cento dei lavoratori interessati.
  Le assemblee possono essere tenute sia per l'intera unità produttiva o funzionale, sia per reparti di esse.
  Le modalità relative sono quelle previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 4.

  Per avere validità, gli accordi sindacali nazionali, provinciali o aziendali, sia per il settore privato che per quello pubblico, debbono essere sottoposti a referendum, con votazione segreta.
  Il referendum deve essere indetto dalle organizzazioni firmatarie degli accordi entro quindici giorni dalla loro firma.
  L'organizzazione del referendum è demandata ad una commissione composta da un eguale numero di esponenti di tutte le organizzazioni sindacali costituite nell'unità produttiva o nelle unità funzionali degli enti pubblici.
  Il referendum approvativo degli accordi sindacali può riguardare anche soltanto una parte di tali accordi, ove gli interessati in misura di almeno il 10 per cento ne facciano richiesta.